Pertinenza immobiliare: cos’è e come funziona

In base all’articolo 817 del codice civile si definiscono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un altro bene.Questa destinazione può essere impressa dal proprietario della cosa principale o da chi ha su di essa la titolarità di un diritto reale (si pensi ad esempio a chi ha un diritto di usufrutto o di abitazione). Siamo all’interno del più ampio fenomeno dell’aggregazione di cose ma, affinché si possa parlare di pertinenza, devono essere rispettati dei requisiti precisi.La cosa principale e la pertinenza possono essere sia beni mobili che immobili. Non deve trattarsi necessariamente di due beni immobili come nel caso della pertinenza immobile. La pertinenza riveste una posizione subordinata rispetto alla cosa principale e ha una destinazione diversa (a servizio o ornamento). Tra i due beni esiste un vincolo reale e durevole, ovvero non occasionale o effimero.A differenza di un bene composto, il bene principale, nei confronti della pertinenza, è pienamente autonomo e ricava dalla pertinenza soltanto una maggiore utilità in termini di godimento o ornamento. A loro volta anche le pertinenze conservano la loro natura e individualità fisica nonostante lo scopo cui sono assoggettate.